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D.M. 21/11/2007

Art. 6

1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti il responsabile del procedimento, sulla scorta della proposta espressa dalla Commissione, predispone il relativo piano di ripartizione, che viene approvato dal Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali con proprio decreto.

2. Detto decreto dirigenziale č pubblicato, anche solo per via telematica, a cura della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali entro il termine di trenta giorni dalla sua adozione.

3. I finanziamenti sono erogati per metą dopo l'adozione del decreto dirigenziale indicato al punto 1 e per la restante metą a seguito di una relazione dettagliata che illustri la regolare realizzazione del progetto corredata dalla rendicontazione dei costi sostenuti verificata dalla Commissione.

4. La Commissione segnala al direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali l'ammissibilitą alla restante parte del finanziamento, oppure, nel caso di mancata o incompleta realizzazione del progetto, la revoca di quanto gią erogato. Al recupero delle somme conseguente alla revoca del contributo si provvede, ove necessario, con la procedura prevista dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, e successive modificazioni. L'amministrazione si riserva di effettuare ogni eventuale attivitą di verifica e monitoraggio sulle modalitą di gestione dei finanziamenti concessi.

5. Sono ammissibili a rendiconto le spese direttamente imputabili al progetto di investimento, distinte in:

a) spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature e programmi per elaboratore (anche in forma di licenze);

b) spese di consulenza per la progettazione e lo sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;

c) spese di personale direttamente impiegato per la realizzazione del progetto;

d) spese per l'acquisizione di diritti d'autore e/o diritti di proprietą industriale relativi all'ideazione, progettazione e sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;

e) spese per la formazione del personale;

f) ogni altra voce di spesa necessaria per la realizzazione del progetto.

Art. 7

1. I soggetti destinatari dei finanziamenti sono tenuti, nel triennio successivo alla conclusione del progetto, a inserire la seguente dizione in tutte le realizzazioni finanziate: «Intervento realizzato con il contributo finanziario del Ministero per i beni e le attivitą culturali». Una dizione equivalente deve essere inserita con adeguata visibilitą nei siti Internet il cui adeguamento alle esigenze dei disabili sia realizzata con le strutture finanziate all'interno del progetto. Il responsabile del procedimento č il dirigente dell'Istituto per il libro della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali. Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici 06/69654217-4212 o all'indirizzo di posta elettronica dg-bl.programmadisabilita@beniculturali.it Il presente decreto sarą inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2007 Il direttore generale: Turetta Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 135

 

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